Premessa
Il 18 luglio 2001, con Decreto n. 77/2001, la Regione Veneto ricostituiva l’antica Regola di Casotto e la iscriveva al numero 34 del Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Cos’è la Regola? Cosa significa
persona giuridica di diritto privato? La “Regola” è un istituto medievale
per cui i proprietari o “consorti”, di un dato territorio “regolatus”
indiviso, generalmente montano, determinano autonomamente le “norme”,
riunendosi in assemblea. L’istituto regoliero era diffuso, e
lo è tuttora, non solo nel Trentino, ma nell’intero arco alpino, dalla
Val d’Aosta al Friuli, e così pure al di là delle Alpi, pur con diverse
denominazioni a seconda dei luoghi: “Regole”, “Vicinie”, “Colonnelli”,
“Consorterie”, “Consortile”, “Rigel”, “Regule”. Le “regole” emanavano le
“carte di regola”, che non sottostavano al “dinasta” per l’approvazione,
ma al Vescovo Principe di Trento. Le regole trentine, soprattutto
quelle delle valli di Fiemme e dell'alta Valsugana, quelle delle
"giurisdizioni" di Pergine, Levico e Caldonazzo, godevano di piena
autonomia amministrativa, ottenuta dal Vescovo di Trento, Giorgio di
Lichtenstein, nel febbraio del 1403. Ricerche storiche fanno risalire
almeno al millequattrocento l'esistenza del primo nucleo remoto, che in
seguito sarà documentato come il maso di Casotto, o Tuffer, nel quale
alcuni consorti vivevano comunitariamente di quanto offriva la "loro"
montagna, il Krojer, cioè di legname e di pascolo. Il maso di Casotto
faceva parte della Giurisdizione di Caldonazzo, assieme a Calceranica,
Centa, Lavarone, Luserna e Pedemonte. La Giurisdizione apparteneva alla
Contea Principesca del Tirolo e dipendeva dal dinasta Conte Trapp,
vassallo del Vescovo Principe di Trento ed era caratterizzata
dall'essere una comunanza di Regole. Ciascuna Comunità: Caldonazzo,
Calceranica, Casotto, Centa, Lavarone, Luserna e Pedemonte si
amministrava attraverso le "Regole picole". Una volta all'anno, di
norma la seconda domenica di marzo, i capifamiglia delle "Regole picole"
si riunivano, in Caldonazzo, in assemblea generale, detta "Regola Granda"
e decidevano sulla amministrazione delle Comunità. A capo della Regola si trovava il
Regolano, che amministrava il patrimonio indiviso, tutelava i diritti
della Comunità regoliera e controllava gli amministratori comunali,
compreso il sindaco; il tutto era stabilito dallo Statuto della
giurisdizione di Caldonazzo, di cui si conosce l'ultimo testo, redatto
da Giorgio Búrn nel 1564. All'epoca tutto ciò avveniva da
secoli, e durò fino agli inizi del 1800. In base al nuovo Codice Penale
austriaco, in data 5 gennaio 1805, con Circolare del Governo provinciale
di Innsbruck, venivano soppresse tutte le Regole tirolesi in quanto
"illecite combricole di popolo". Anche la Regola di Casotto venne
sciolta ed il patrimonio agro-silvopastorale fu dato in amministrazione
al Comune di Casotto; in seguito, detto patrimonio fu intavolato al
Libro Fondiario di Trento, impropriamente, in capo al Comune medesimo. Nel 1918, come conseguenza della
guerra persa dall'Austria, il Tirolo entrò a far parte del Regno
d'Italia. In seguito, nel 1927, il Regno d'Italia cercò di uniformare
tutta la materia delle proprietà collettive, definendole "usi civici".
A questa legge si opposero sia le Regole del Cadore e del Comelico, sia
quelle delle valli Giudicarie. A quel tempo, però, Casotto non capì
completamente il significato nefasto della legge e, pertanto, non si
oppose al Decreto n. 106 del 15 maggio 193 1, del Commissario degli usi
civici di Milano che riconosceva, sul territorio corrispondente
all'antica Regola del maso di Casotto, l'esistenza del diritto degli usi
civici a favore dei Casottiani. Si assistette al fatto curioso che,
mentre ciascun casottiano si considerava proprietario del patrimonio
silvo-pastorale, come sentito dire dagli anziani, ne era invece, per
legge, solamente l'usufruttuario. Ovviamente questa incongruenza,
comune del resto anche ad altre Comunità, venne superata da leggi
moderne ed attuali, rivolte alla tutela ed alla valorizzazione della
montagna. Lo Stato italiano, infatti, con la
legge sulla montagna n. 97 del 31.01.1994, stabiliva che le proprietà
collettive potevano ricostituirsi negli antichi "enti" dotati di
personalità giuridica di diritto privato e ne attribuiva alle Regioni
l'attuazione; cosa che la Regione Veneto fece con propria Legge n. 26
del 19.08.1996. La Comunità Casottiana, compatta e
concorde, si raccolse in un "Comitato promotore per il riconoscimento
degli antichi diritti" ed ora, dopo un iter durato circa tre anni, si
vede finalmente ricostituita nell'antica Regola, proprietaria esclusiva
del patrimonio agro-silvopastorale. I casottiani, con la ricostituzione
della Regola, grazie all'Autorità regionale competente, sono ritornati
alle condizioni precedenti a quelle d'inizio 1800, quando vennero
espropriati dell'antico patrimonio, patrimonio che è, invece, di loro
esclusiva proprietà privata e non più pubblica e, come recita la legge,
inalienabile, indivisibile, inusucapiabile. |